(allegato-art. 6.5)
                            ARTICOLO 6.5 
 
                             Trasparenza 
 
  1. Ciascuna delle Parti provvede a rendere facilmente accessibili a
tutte le parti interessate, per mezzo  di  una  fonte  d'informazione
designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le
proprie leggi, regolamentazioni e procedure  amministrative  generali
in materia doganale e  commerciale  e  altre  prescrizioni,  comprese
quelle relative ai i diritti e gli oneri. 
  2. Ciascuna delle  Parti  designa  o  mantiene  uno  o  piu'  punti
d'informazione per rispondere alle domande delle persone  interessate
riguardanti questioni doganali e commerciali. 
  3. Ciascuna delle Parti si  consulta  con  i  rappresentanti  degli
operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro
informazioni.   Tali   consultazioni   e   informazioni    riguardano
prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate;  prima  della
loro adozione e' data la possibilita' di formulare osservazioni.