(allegato-art. 6.6)
                            ARTICOLO 6.6 
 
                        Decisioni anticipate 
 
  1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, ciascuna delle
Parti adotta per iscritto decisioni anticipate,  tramite  le  proprie
autorita' doganali, prima dell'importazione  di  una  merce  nel  suo
territorio in conformita' delle  proprie  leggi  e  regolamentazioni,
sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a sua  discrezione,
su qualsiasi altra materia. 
  2.  Fatte   salve   le   disposizioni   delle   proprie   leggi   e
regolamentazioni in materia di  riservatezza,  ciascuna  delle  Parti
pubblica, per  esempio  su  Internet,  le  sue  decisioni  anticipate
relative alla classificazione tariffaria  e,  a  sua  discrezione,  a
qualsiasi altra materia. 
  3. Per facilitare gli scambi commerciali, le  Parti  includono  nel
loro  dialogo  bilaterale  aggiornamenti  regolari  sulle   modifiche
intervenute nelle rispettive  legislazioni  per  quanto  riguarda  le
materie di cui ai paragrafi 1 e 2.