(allegato-art. 6.7)
                            ARTICOLO 6.7 
 
                        Procedure di ricorso 
 
  1. Ciascuna  delle  Parti  assicura  alle  persone  interessate  la
possibilita' di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei
riguardi delle proprie determinazioni in materia  doganale  e  aventi
per   oggetto   prescrizioni   e   procedure   per    l'importazione,
l'esportazione e il transito. La Parte puo' disporre che  il  ricorso
sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua  autorita'
di controllo o da un'autorita' giudiziaria prima di essere sottoposto
a un organo indipendente  superiore,  che  puo'  essere  un'autorita'
giudiziaria o un tribunale amministrativo. 
  2. Il produttore o  l'esportatore  puo'  fornire  informazioni,  su
richiesta dell'autorita' che esamina il  ricorso,  direttamente  alla
Parte  che  effettua  l'esame  amministrativo.  L'esportatore  o   il
produttore che fornisce le informazioni puo' chiedere alla Parte  che
procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via
riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.