ARTICOLO 6.7 Procedure di ricorso 1. Ciascuna delle Parti assicura alle persone interessate la possibilita' di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La Parte puo' disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorita' di controllo o da un'autorita' giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che puo' essere un'autorita' giudiziaria o un tribunale amministrativo. 2. Il produttore o l'esportatore puo' fornire informazioni, su richiesta dell'autorita' che esamina il ricorso, direttamente alla Parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni puo' chiedere alla Parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.