(allegato-art. 6.8)
                            ARTICOLO 6.8 
 
                        Trattamento riservato 
 
  1. Le informazioni fornite da persone o autorita' di una Parte alle
autorita' dell'altra Parte conformemente al presente capo,  anche  su
richiesta ai sensi dell'articolo 6.7, sono trattate in via  riservata
o limitandone la diffusione, secondo le leggi e  le  regolamentazioni
in vigore in ciascuna delle Parti.  Tali  informazioni  sono  coperte
dall'obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa
a  informazioni  simili  secondo  le  leggi  e  le   regolamentazioni
pertinenti della Parte che le ha ricevute. 
  2. I dati personali possono essere scambiati soltanto se  la  Parte
che li riceve si impegna a proteggerli in modo almeno  equivalente  a
quello  applicabile  nel  caso  particolare  nella  Parte  che   puo'
fornirli.  La  persona  che  fornisce  le  informazioni  non   impone
condizioni piu' onerose di quelle che sono  applicabili  nel  proprio
ordinamento. 
  3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono utilizzate  dalle
autorita' della Parte che le ha ricevute per scopi diversi da  quelli
per i quali sono state fornite senza l'autorizzazione esplicita della
persona o dell'autorita' che le ha fornite. 
  4. Senza l'espressa autorizzazione della persona  o  dell'autorita'
che le ha fornite, le informazioni di cui al  paragrafo  1  non  sono
pubblicate o altrimenti comunicate ad altre persone, eccetto nei casi
in cui le leggi e i  regolamenti  della  Parte  che  le  ha  ricevute
prevedano un obbligo o  un'autorizzazione  a  farlo  in  relazione  a
procedimenti giudiziari. La persona o l'autorita' che ha  fornito  le
informazioni e', se possibile, informata anticipatamente  della  loro
divulgazione. 
  5. Se un'autorita' di una Parte chiede informazioni sulla base  del
presente capo, informa le persone cui  e'  indirizzata  la  richiesta
della possibilita' che tali informazioni siano divulgate in relazione
a procedimenti giudiziari. 
  6. La Parte richiedente, salvo diverso accordo  intercorso  con  la
persona che ha fornito le informazioni, fa uso, quando sia opportuno,
di tutte  le  misure  previste  dalle  proprie  leggi  e  dai  propri
regolamenti  per  mantenere  la  riservatezza  delle  informazioni  e
proteggere i dati personali nel caso in cui terzi o  altre  autorita'
chiedano la divulgazione delle informazioni in questione.