(allegato-art. 6.13)
                            ARTICOLO 6.13 
 
                        Cooperazione doganale 
 
  1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale  e
nei settori collegati. 
  2.  Le  Parti  si  impegnano  ad  operare  in  campo  doganale  per
facilitare  gli  scambi  commerciali,  tenendo  conto  dell'attivita'
svolta a questo riguardo dalle organizzazioni internazionali.  Questa
azione  puo'  comprendere  la  sperimentazione  di  nuove   procedure
doganali. 
  3. Le Parti affermano la loro volonta' di facilitare  la  legittima
circolazione delle merci e scambiano le loro  competenze  per  quanto
riguarda le misure per migliorare le tecniche e le procedure doganali
e i sistemi informatizzati  in  conformita'  delle  disposizioni  del
presente accordo. 
  4. Le Parti si impegnano a: 
  a) perseguire l'armonizzazione  della  documentazione  e  dei  dati
utilizzati nel commercio secondo norme internazionali, allo scopo  di
facilitare i reciproci scambi in materia doganale per quanto riguarda
l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci; 
  b)  intensificare  la  cooperazione  tra  i  laboratori  e  servizi
scientifici doganali e a operare per l'armonizzazione dei metodi  dei
laboratori doganali; 
  c) organizzare scambi di personale doganale; 
  d) organizzare congiuntamente programmi di formazione su  questioni
doganali per il personale che partecipa direttamente alle  operazioni
doganali; 
  e)  sviluppare  meccanismi  efficaci  di  comunicazione   con   gli
operatori commerciali ed economici; 
  f) prestarsi reciprocamente assistenza, nella misura del possibile,
nella  classificazione  tariffaria,   nella   valutazione   e   nella
determinazione   dell'origine   per   il    trattamento    tariffario
preferenziale delle merci importate; 
  g) promuovere l'applicazione efficace delle  norme  di  tutela  dei
diritti  di  proprieta'  intellettuale  da  parte   delle   autorita'
doganali, per quanto riguarda le importazioni,  le  esportazioni,  le
riesportazioni, il transito, i trasbordi e altre procedure  doganali,
in particolare per quanto riguarda le merci contraffatte; 
  h) migliorare la sicurezza, facilitando  nel  contempo  gli  scambi
commerciali, dei contenitori marittimi e delle  altre  spedizioni  di
ogni provenienza che sono importati,  trasbordati  o  transitano  nel
territorio delle Parti. Le Parti convengono che gli  obiettivi  della
cooperazione intensificata e ampliata comprendono tra l'altro: 
  i) la cooperazione diretta a rafforzare  gli  aspetti  doganali  ai
fini  della  sicurezza   della   catena   logistica   del   commercio
internazionale; 
  ii)  il  coordinamento  delle  posizioni,  nella   massima   misura
possibile, in tutte le  sedi  multilaterali  in  cui  possono  essere
opportunamente  sollevate  e  discusse  le  questioni  relative  alla
sicurezza dei contenitori. 
  5. Le Parti riconoscono che la cooperazione  tecnica  tra  loro  e'
fondamentale per facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti  nel
presente accordo e per raggiungere elevati livelli  di  facilitazione
degli scambi. Le Parti, tramite  le  loro  amministrazioni  doganali,
convengono di sviluppare un programma di cooperazione tecnica di  cui
concordano l'ambito, i tempi e i costi nel  settore  doganale  e  nei
settori collegati. 
  6. Tramite le rispettive amministrazioni doganali e altre autorita'
di frontiera, le Parti prendono in esame le iniziative internazionali
per la facilitazione  degli  scambi,  comprese  le  attivita'  svolte
dall'OMC  e  dall'OMD,  per  identificare   i   settori   nei   quali
un'ulteriore azione comune faciliterebbe il commercio tra le Parti  e
promuoverebbe  gli  obiettivi  multilaterali  condivisi.   Le   Parti
cooperano  per  concordare,  se  possibile,  posizioni  comuni  nelle
organizzazioni internazionali in materia doganale e di  facilitazione
degli scambi, in particolare nell'OMC e nell'OMD. 
  7. Le Parti si prestano assistenza reciproca nell'applicazione  del
presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  e
delle rispettive leggi o regolamentazioni doganali.