ARTICOLO 6.15 Punti di contatto doganali 1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. 2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non puo' essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione e' sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.