(allegato-art. 6.15)
                            ARTICOLO 6.15 
 
                     Punti di contatto doganali 
 
  1. Le  Parti  si  scambiano  gli  elenchi  dei  punti  di  contatto
designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e  ai
metodi di cooperazione amministrativa. 
  2. I punti di contatto si adoperano  per  risolvere  per  mezzo  di
consultazioni le questioni operative attinenti al presente  capo.  Se
non puo' essere risolta attraverso i punti di contatto, la  questione
e' sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.