(allegato-art. 7.1)
                            ARTICOLO 7.1 
 
                  Obiettivo, ambito di applicazione 
                        e settori interessati 
 
  1. Le Parti,  nel  riaffermare  i  rispettivi  diritti  e  obblighi
derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le  disposizioni  necessarie
per la  progressiva  liberalizzazione  reciproca  del  commercio  dei
servizi e dello stabilimento e per  la  cooperazione  in  materia  di
commercio elettronico. 
  2. Nessuna disposizione del presente capo implica l'imposizione  di
obblighi in materia di appalti pubblici. 
  3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse  dalle
Parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. 
  4. In conformita' del presente capo, le Parti conservano il diritto
di legiferare e di adottare  disposizioni  regolamentari  dirette  al
conseguimento di legittimi obiettivi politici. 
  5. Il presente capo non  si  applica  alle  misure  concernenti  le
persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro  di  una
delle Parti ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza
o l'occupazione a titolo permanente. 
  6. Nessuna disposizione del presente  capo  osta  a  che  le  Parti
applichino  misure  per  regolamentare  l'ingresso  o  il   soggiorno
temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi  comprese
le  misure  necessarie  per  tutelare  l'integrita'  dei  confini   e
garantirne il regolare attraversamento da parte di  persone  fisiche,
purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da  annullare
o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte  da  un  impegno
specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati1 . 
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     1 Il solo fatto di esigere un visto per le  persone  fisiche  di
determinati paesi e non per quelle di altri non e'  considerato  tale
da annullare o compromettere  i  vantaggi  derivanti  da  un  impegno
specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati.