ARTICOLO 7.1 Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati 1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente capo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse dalle Parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. 4. In conformita' del presente capo, le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici. 5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati1 . --------- 1 Il solo fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati.