ARTICOLO 7.3 Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico 1. Il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale nel comitato di ciascuna delle Parti e' un funzionario della rispettiva autorita' competente per quanto riguarda l'applicazione del presente capo. 2. Il comitato: a) sovrintende all'applicazione del presente capo e ne da' una valutazione; b) esamina le questioni attinenti al presente capo che gli sono sottoposte dalle Parti; c) da' alle autorita' competenti la possibilita' di scambiare informazioni circa le misure prudenziali in relazione con l'articolo 7.46.