(allegato-art. 7.3)
                            ARTICOLO 7.3 
 
        Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento 
                     e il commercio elettronico 
 
  1. Il comitato per il commercio di servizi, lo  stabilimento  e  il
commercio elettronico, istituito in applicazione dell'articolo  15.2,
paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto  di  rappresentanti
delle Parti. Il rappresentante principale nel  comitato  di  ciascuna
delle Parti e' un funzionario della rispettiva  autorita'  competente
per quanto riguarda l'applicazione del presente capo. 
  2. Il comitato: 
  a) sovrintende all'applicazione del presente  capo  e  ne  da'  una
valutazione; 
  b) esamina le questioni attinenti al presente  capo  che  gli  sono
sottoposte dalle Parti; 
  c) da' alle  autorita'  competenti  la  possibilita'  di  scambiare
informazioni circa le misure prudenziali in relazione con  l'articolo
7.46.