(allegato-art. 7.5)
                            ARTICOLO 7.5 
 
                         Accesso al mercato 
 
  1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante  la  fornitura
transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai  servizi
e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un  trattamento  non  meno
favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni  e
le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di  cui
all'allegato 7-A. 
  2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al  mercato,
le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere  in  vigore  -  a
livello regionale o per l'intero territorio  -  le  seguenti  misure,
salvo diversa disposizione dell'allegato7-A: 
  a) limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma  di
contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o
di obbligo di un esame delle necessita' economiche;6 
  b) limitazioni del valore  complessivo  delle  operazioni  o  degli
attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di  un  esame
delle necessita' economiche; 
  c) limitazioni del numero  complessivo  delle  operazioni  o  della
quantita' totale di servizi prodotti espresse in  termini  di  unita'
numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di  un
esame delle necessita' economiche7 . 
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     6  Sono  comprese  le  misure  che  prevedono  l'obbligo  per  i
fornitori di servizi dell'altra Parte di avere  uno  stabilimento  ai
sensi dell'articolo 7.9,  lettera  a),  o  di  essere  residente  nel
territorio  di  una  Parte   come   condizione   per   la   fornitura
transfrontaliera di servizi. 
     7 Non sono comprese le misure di  una  Parte  che  limitano  gli
input utilizzati per la fornitura transfrontaliera di servizi.