(allegato-art. 2.6)
                            ARTICOLO 2.6 
 
               Divieto di aumentare o introdurre dazi 
 
  Salvo  diversa  disposizione  del  presente  accordo,  comprese  le
indicazioni esplicite  nelle  tabelle  di  ciascuna  Parte  figuranti
nell'allegato 2-A,  nessuna  delle  Parti  puo'  aumentare  un  dazio
doganale esistente o imporre un nuovo dazio  doganale  su  una  merce
originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto  delle  Parti  di
aumentare un dazio doganale al  livello  stabilito  nelle  rispettive
tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.