(allegato-art. 7.8)
                            ARTICOLO 7.8 
 
               Trattamento della nazione piu' favorita 
 
  1. Per quanto riguarda le misure  oggetto  della  presente  sezione
aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di  servizi,  salvo
diversa disposizione del  presente  articolo,  ciascuna  delle  Parti
concede ai servizi e ai fornitori  di  servizi  dell'altra  Parte  un
trattamento non meno favorevole di quello concesso ai  servizi  e  ai
fornitori di servizi simili di paesi terzi nel contesto di un accordo
di integrazione economica  concluso  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente accordo. 
  2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si  applica  al  trattamento
concesso da una delle Parti ai servizi e ai fornitori  di  una  terza
parte in forza di un  accordo  di  integrazione  economica  regionale
soltanto se tale  trattamento  e'  concesso  nell'ambito  di  impegni
settoriali o  orizzontali  per  i  quali  l'accordo  di  integrazione
economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di  quelli
assunti nel contesto della presente  sezione  indicati  nell'allegato
7-B. 
  3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal  paragrafo
1 non si applicano al trattamento concesso: 
  a)  nel  quadro  di  misure  che  prevedono  il  riconoscimento  di
qualifiche e licenze o di misure prudenziali  a  norma  dell'articolo
VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari; 
  b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali  riguardanti
in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o 
  c) nel quadro  di  misure  oggetto  delle  esenzioni  NPF  elencate
nell'allegato 7-C. 
  4. Il presente  capo  non  osta  a  che  le  Parti  conferiscano  o
concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo  di  facilitare  gli
scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di  servizi  che  sono
prodotti e consumati localmente. 
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     8  Nessuna  disposizione  di   questo   articolo   puo'   essere
interpretata come implicante un'estensione l'ambito  di  applicazione
dell'ambito di applicazione della presente sezione.