ARTICOLO 7.8 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti ai servizi e ai fornitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento e' concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B. 3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari; b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C. 4. Il presente capo non osta a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente. --------- 8 Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.