(allegato-art. 7.9)
                            ARTICOLO 7.9 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini della presente sezione, si intende per: 
  a) stabilimento: 
  i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona
giuridica9 , oppure 
  ii) la creazione o il  mantenimento  di  una  succursale  o  di  un
ufficio di rappresentanza 
  nel territorio di una Parte allo scopo di  esercitare  un'attivita'
economica. 
  b) investitore: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti
un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento;10 
  c) attivita' economica: ogni attivita' di natura economica, escluse
quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non  su  base
commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; 
  d) controllata di una persona giuridica di una Parte:  una  persona
giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di
tale Parte; 
  e) succursale di una persona giuridica: una sede di attivita' priva
di personalita' giuridica che presenta un  carattere  di  stabilita',
quale la sede secondaria  di  una  societa'  madre,  dispone  di  una
propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi
cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario  vi  sara'  un
rapporto giuridico con la societa'  madre  la  cui  sede  sociale  e'
all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre
ma possono  concludere  operazioni  commerciali  presso  la  sede  di
attivita' che ne costituisce la sede secondaria. 
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     9 I termini  "costituzione"  e  "acquisizione"  di  una  persona
giuridica  vanno  intesi  come  comprendenti  la  partecipazione   al
capitale di una persona giuridica al fine di  stabilire  o  mantenere
legami economici durevoli. 
     10 Se l'attivita' economica non e'  esercitata  direttamente  da
una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come
una succursale  o  un  ufficio  di  rappresentanza,  all'investitore,
compresa la persona giuridica, e' nondimeno  concesso,  tramite  tale
stabilimento, il trattamento previsto dal presente  accordo  per  gli
investitori. Tale trattamento e' esteso allo stabilimento  per  mezzo
del  quale   e'   esercitata   l'attivita'   economica   e   non   e'
necessariamente esteso ad altre parti dell'investitore situate al  di
fuori del territorio in cui e' esercitata l'attivita' economica.