ARTICOLO 7.11 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A: a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o altri requisiti per lo stabilimento, come un esame delle necessita' economiche; b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche; c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessita' economiche15 ; d) limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di quota massima di partecipazione azionaria o del valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entita' giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra Parte; f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio di cui all'articolo 7.17, che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore puo' impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attivita' economica e sono direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche. --------- 15 Le disposizioni delle lettere a), b) e c) non si applicano alle misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.