(allegato-art. 7.11)
                            ARTICOLO 7.11 
 
                         Accesso al mercato 
 
  1.  Per  quanto  riguarda  l'accesso   al   mercato   mediante   lo
stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti  e  agli
investitori dell'altra Parte un trattamento non  meno  favorevole  di
quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le  condizioni
convenute e specificate negli impegni specifici di  cui  all'allegato
7-A. 
  2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al  mercato,
le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere  in  vigore  -  a
livello regionale o per l'intero territorio  -  le  seguenti  misure,
salvo diversa disposizione dell'allegato7-A: 
  a)  limitazioni  del  numero  di  stabilimenti,  sotto   forma   di
contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o
altri requisiti per lo stabilimento, come un esame  delle  necessita'
economiche; 
  b) limitazioni del valore  complessivo  delle  operazioni  o  degli
attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di  un  esame
delle necessita' economiche; 
  c)  limitazioni  del  numero  complessivo  di  operazioni  o  della
produzione totale espresse in termini di unita'  numeriche  definite,
sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle  necessita'
economiche15 ; 
  d) limitazioni della partecipazione di capitale estero  in  termini
di quota massima di partecipazione  azionaria  o  del  valore  totale
degli investimenti esteri, singoli o complessivi; 
  e) misure che limitano o  impongono  forme  specifiche  di  entita'
giuridica o la costituzione  di  joint  venture  per  l'esercizio  di
un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra Parte; 
  f)  limitazioni  del  numero  totale  delle  persone  fisiche,   ad
esclusione del personale chiave e dei laureati in  tirocinio  di  cui
all'articolo 7.17, che possono essere  impiegate  in  un  determinato
settore o che un investitore puo' impiegare e che sono necessarie per
l'esercizio di un'attivita' economica e sono  direttamente  collegate
ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame
delle necessita' economiche. 
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     15 Le disposizioni delle lettere a), b) e c)  non  si  applicano
alle misure adottate  per  limitare  la  produzione  di  un  prodotto
agricolo.