ARTICOLO 7.12 Trattamento nazionale (16) 1. Nei settori specificati nell'allegato 7-A e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e investitori. 2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti o investitori o un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori di una Parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra Parte. 4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli investitori in questione. --------- 16 Il presente articolo si applica alle disposizioni che regolamentano la composizione del consiglio di amministrazione di uno stabilimento, ad esempio i requisiti di cittadinanza e di residenza.