(allegato-art. 7.12)
                            ARTICOLO 7.12 
 
                     Trattamento nazionale (16) 
 
  1. Nei settori specificati  nell'allegato  7-A  e  fatte  salve  le
condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna  delle  Parti
concede agli stabilimenti e agli  investitori  dell'altra  Parte,  in
relazione  alle  misure  aventi  incidenza  sullo  stabilimento,   un
trattamento  non  meno  favorevole  di  quello  concesso  ai   propri
stabilimenti e investitori. 
  2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di  cui  al  paragrafo  1
concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra  Parte  un
trattamento  formalmente  identico  a  quello  concesso   ai   propri
stabilimenti o investitori o un trattamento formalmente diverso. 
  3. Un trattamento formalmente identico  o  formalmente  diverso  e'
considerato  meno  favorevole  se  modifica   le   condizioni   della
concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori di una
Parte rispetto al  trattamento  concesso  agli  stabilimenti  o  agli
investitori simili dell'altra Parte. 
  4. Gli impegni specifici assunti in base al presente  articolo  non
implicano l'obbligo per le Parti di  compensare  eventuali  svantaggi
competitivi  intrinseci  derivanti   dal   carattere   estero   degli
stabilimenti o degli investitori in questione. 
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     16  Il  presente  articolo  si  applica  alle  disposizioni  che
regolamentano la composizione del consiglio di amministrazione di uno
stabilimento, ad esempio i requisiti di cittadinanza e di residenza.