(allegato-art. 7.13)
                            ARTICOLO 7.13 
 
                        Elenchi degli impegni 
 
  1. I settori liberalizzati  da  ciascuna  delle  Parti  secondo  la
presente sezione nonche' le limitazioni all'accesso al mercato  e  al
trattamento  nazionale   applicabili   agli   stabilimenti   e   agli
investitori dell'altra Parte in tali settori sono  specificati  negli
elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A. 
  2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di stabilimenti e
investitori dell'altra Parte nuove misure  discriminatorie  o  misure
piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso  in  base  agli
impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.