ARTICOLO 7.13 Elenchi degli impegni 1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A. 2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di stabilimenti e investitori dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.