(allegato-art. 7.18)
                            ARTICOLO 7.18 
 
              Personale chiave e laureati in tirocinio 
 
  1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C e fatte  salve
le riserve di cui all'allegato 7-A,  ciascuna  delle  Parti  consente
agli investitori  dell'altra  Parte  di  trasferire  presso  il  loro
stabilimento  persone  fisiche   dell'altra   Parte,   purche'   tali
dipendenti siano personale chiave o laureati in  tirocinio  ai  sensi
dell'articolo  7.17.  L'ingresso  e  il  soggiorno   temporanei   del
personale chiave e dei laureati  in  tirocinio  sono  limitati  a  un
periodo massimo  di  tre  anni  nel  caso  del  personale  trasferito
all'interno di una societa23 , novanta  giorni  nell'arco  di  dodici
mesi per i visitatori per motivi professionali24  e  un  anno  per  i
laureati in tirocinio. 
  2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C, le  Parti  si
astengono dal mantenere in  vigore  o  dall'adottare,  salvo  diversa
disposizione dell'allegato 7-A, misure che limitano - sotto forma  di
contingenti numerici o di obbligo di una  verifica  della  necessita'
economica - il numero totale di persone fisiche  che  un  investitore
puo' trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio  in  un
determinato  settore   e   misure   che   costituiscono   limitazioni
discriminatorie25 . 
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     23 Le Parti possono  autorizzare  una  proroga  del  periodo  in
conformita' delle leggi e dei regolamenti in  vigore  nel  rispettivo
territorio. 
     24 Questo paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi  derivanti
da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli
Stati membri dell'Unione europea. 
     25 Salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, una  Parte  non
puo' esigere che uno stabilimento  nomini  come  dirigenti  superiori
persone fisiche aventi una particolare cittadinanza o  residenti  nel
proprio territorio.