(allegato-art. 7.20)
                            ARTICOLO 7.20 
 
   Fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 
 
  1. Le Parti confermano i rispettivi  obblighi  derivanti  dai  loro
impegni  a  norma  del  GATS  in  materia  di  ingresso  e  soggiorno
temporaneo di fornitori di servizi contrattuali e  di  professionisti
indipendenti. 
  2. Al piu'  tardi  due  anni  dopo  la  conclusione  dei  negoziati
previsti  dall'articolo  XIX   del   GATS   e   dalla   Dichiarazione
ministeriale  della  Conferenza  ministeriale  dell'OMC  adottata  il
14 novembre 2001, il comitato per il commercio adotta  una  decisione
contenente un elenco di impegni relativi all'accesso dei fornitori di
servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti di  una  Parte
al territorio dell'altra Parte. Tenendo conto dei risultati  di  tali
negoziati GATS, gli impegni sono reciprocamente vantaggiosi  e  hanno
rilevanza sul piano commerciale.