ARTICOLO 7.20 Fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di fornitori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti. 2. Al piu' tardi due anni dopo la conclusione dei negoziati previsti dall'articolo XIX del GATS e dalla Dichiarazione ministeriale della Conferenza ministeriale dell'OMC adottata il 14 novembre 2001, il comitato per il commercio adotta una decisione contenente un elenco di impegni relativi all'accesso dei fornitori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti di una Parte al territorio dell'altra Parte. Tenendo conto dei risultati di tali negoziati GATS, gli impegni sono reciprocamente vantaggiosi e hanno rilevanza sul piano commerciale.