(allegato-art. 7.21)
                            ARTICOLO 7.21 
 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1. Nessuna disposizione del presente capo  osta  a  che  una  Parte
faccia obbligo  alle  persone  fisiche  di  possedere  le  qualifiche
necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio  in
cui  il  servizio  viene  prestato  per  il  settore   di   attivita'
interessato. 
  2. Le Parti invitano gli  organismi  professionali  competenti  nei
rispettivi territori a elaborare congiuntamente  raccomandazioni  sul
mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato  per  il  commercio,
onde consentire ai  fornitori  di  servizi  e  agli  investitori  nei
settori dei servizi di soddisfare, in tutto o  in  parte,  i  criteri
applicati da ciascuna  delle  Parti  in  materia  di  autorizzazione,
concessione di licenze, attivita' e certificazione dei  fornitori  di
servizi e degli investitori nei settori dei servizi,  in  particolare
dei  servizi  professionali,  compresa  la  concessione  di   licenze
temporanee. 
  3. Il comitato per il commercio,  non  appena  ricevuta  una  delle
raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di
tempo ragionevole per valutarne la  compatibilita'  con  il  presente
accordo. 
  4. Qualora una delle  raccomandazioni  di  cui  al  paragrafo  2  -
secondo la procedura di cui al paragrafo  3  -  sia  stata  giudicata
compatibile con il presente accordo e il  livello  di  corrispondenza
tra le disposizioni  regolamentari  pertinenti  delle  Parti  risulti
sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorita' competenti,  un
accordo di mutuo  riconoscimento  dei  requisiti,  delle  qualifiche,
delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine  di  dare
attuazione alla raccomandazione. 
  5. Gli accordi di  questo  tipo  sono  conformi  alle  disposizioni
pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo  VII  del
GATS. 
  6. Il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", istituito
in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi  di  lavoro),
opera nell'ambito del comitato per il commercio  ed  e'  composto  di
rappresentanti delle Parti. Allo scopo di facilitare le attivita'  di
cui al paragrafo 2, il gruppo di lavoro si  riunisce  entro  un  anno
dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa  decisione
delle Parti. 
  a) Il gruppo di lavoro esamina, per i servizi in generale e se  del
caso per particolari servizi, le seguenti questioni: 
  i)  le  procedure   per   incoraggiare   i   pertinenti   organismi
rappresentativi  nei  rispettivi  territori  a  considerare  il  loro
interesse per il mutuo riconoscimento; 
  ii) le procedure per favorire l'elaborazione di raccomandazioni sul
mutuo riconoscimento da parte degli organismi rappresentativi. 
  b) Il gruppo di lavoro funge da punto di contatto per le  questioni
relative   al   mutuo   riconoscimento   sollevate    da    organismi
rappresentativi pertinenti delle Parti.