ARTICOLO 7.21 Mutuo riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attivita' interessato. 2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio, onde consentire ai fornitori di servizi e agli investitori nei settori dei servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione dei fornitori di servizi e degli investitori nei settori dei servizi, in particolare dei servizi professionali, compresa la concessione di licenze temporanee. 3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 4. Qualora una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 - secondo la procedura di cui al paragrafo 3 - sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS. 6. Il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), opera nell'ambito del comitato per il commercio ed e' composto di rappresentanti delle Parti. Allo scopo di facilitare le attivita' di cui al paragrafo 2, il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle Parti. a) Il gruppo di lavoro esamina, per i servizi in generale e se del caso per particolari servizi, le seguenti questioni: i) le procedure per incoraggiare i pertinenti organismi rappresentativi nei rispettivi territori a considerare il loro interesse per il mutuo riconoscimento; ii) le procedure per favorire l'elaborazione di raccomandazioni sul mutuo riconoscimento da parte degli organismi rappresentativi. b) Il gruppo di lavoro funge da punto di contatto per le questioni relative al mutuo riconoscimento sollevate da organismi rappresentativi pertinenti delle Parti.