(allegato-art. 7.22)
                            ARTICOLO 7.22 
 
                Trasparenza e informazioni riservate 
 
  1.  Le  Parti,  per  mezzo  dei  meccanismi  istituiti  secondo  le
disposizioni del capo 12 (Trasparenza), rispondono  sollecitamente  a
ogni richiesta di informazioni specifiche avanzata  dall'altra  Parte
riguardante: 
  a) accordi o intese  internazionali,  anche  concernenti  il  mutuo
riconoscimento, che riguardano o hanno  incidenza  su  questioni  che
attengono al presente capo; 
  b) norme e criteri relativi alla  concessione  di  licenze  e  alla
certificazione di fornitori  di  servizi,  comprese  le  informazioni
concernenti l'appropriato organismo di regolamentazione  o  di  altro
tipo da consultare in merito a tali norme e criteri.  Le  norme  e  i
criteri comprendono i requisiti  in  materia  di  istruzione,  esame,
esperienza,   condotta   ed   etica,   sviluppo    professionale    e
ricertificazione, campo di attivita', conoscenza locale e  protezione
dei consumatori. 
  2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle  Parti  di
fornire  informazioni  riservate  la   cui   divulgazione   impedisca
l'applicazione  della  legge  o  sia  comunque   in   contrasto   con
l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di
determinate imprese, pubbliche o private. 
  3. Le autorita' di regolamentazione di ciascuna delle Parti rendono
pubblici i requisiti, anche per quanto  riguarda  la  documentazione,
per la presentazione  delle  domande  relative  alla  prestazione  di
servizi. 
  4.  L'autorita'  di  regolamentazione  delle  Parti   fornisce   al
richiedente che ne faccia richiesta informazioni  sullo  stato  della
domanda presentata. Se l'autorita' ha bisogno di acquisire  ulteriori
informazioni dal richiedente,  ne  da'  sollecitamente  comunicazione
all'interessato. 
  5. L'autorita' di regolamentazione che abbia respinto  una  domanda
informa, nella misura del  possibile,  l'interessato  che  ne  faccia
richiesta delle ragioni del suo rifiuto. 
  6.  L'autorita'  di  regolamentazione  di  una  Parte  prende   una
decisione  amministrativa  sulla  domanda  completa  relativa  a  una
prestazione di servizi presentata da un investitore o da un fornitore
di servizi transfrontalieri dell'altra Parte entro un termine di  120
giorni e comunica sollecitamente tale decisione al  richiedente.  Una
domanda non e' considerata  completa  fintanto  che  non  sono  state
svolte tutte le audizioni del caso e non sono state ricevute tutte le
necessarie informazioni. Se non e' possibile  prendere  una  decisone
entro il termine di 120 giorni, l'autorita'  di  regolamentazione  lo
comunica sollecitamente al richiedente e si adopera per  prendere  la
decisione entro un termine successivo ragionevole.