Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui: 
  a) all'articolo 2, paragrafo 1, n.  8),  del  regolamento  (UE)  n.
260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
(prestatore di servizi di pagamento o PSP); 
  b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE)
n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante); 
  c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE)
n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio). 
  2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
  a) regolamento (CE) n. 924/2009: regolamento (CE) n.  924/2009  del
16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
pagamenti  transfrontalieri  nella  Comunita'   e   che   abroga   il
regolamento (CE) n. 2560/2001; 
  b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n.  260/2012  del
14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti
in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009; 
  c)  servizi  di  pagamento:  le  attivita'   commerciali   elencate
nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE  del  13  novembre  2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di  pagamento
nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive  97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 
  d) gestore o  gestore  ufficiale:  societa'  o  ente  che  gestisce
sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi; 
  e) partecipante a un sistema di  pagamento:  societa'  o  ente  che
partecipa a un  sistema  di  pagamento  al  dettaglio  assumendo  gli
obblighi  derivanti  dalla  disciplina  contrattuale  che  regola  la
partecipazione al sistema. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il riferimento ai regolamenti 260/2012  e  924/2009
          si vedano le note alle premesse. 
              Il  regolamento  n.  2560/2001  e'   pubblicato   nella
          G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344. 
              La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  5
          dicembre 2007, n. L 319. 
              La direttiva 97/7/CE e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  4
          giugno 1997, n. L 144. 
              La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  9
          ottobre 2002, n. L 271. 
              La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
          novembre 2005, n. L 309. 
              La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2006, n. L 177. 
              La direttiva 97/5/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  14
          febbraio 1997, n. L 43.