Art. 5 
 
        Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni 
 
  1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo
9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento
(UE) n.  260/2012  anche  ai  fini  dell'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la  competenza  dell'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  per  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del presente decreto. 
  2.   Nella    determinazione    dell'ammontare    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie, l'Autorita' competente  per  l'irrogazione
delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze: 
  a) gravita' e durata della violazione; 
  b) capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
  c)  entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle   perdite   evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
  d) pregiudizi causati  a  terzi  attraverso  la  violazione,  nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
  e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto; 
  f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il riferimento ai regolamenti 924/2009 e 260/2012 e
          per Il  testo  dell'art.  145  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.