Art. 5 Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni 1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto. 2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze: a) gravita' e durata della violazione; b) capacita' finanziaria del responsabile della violazione; c) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto; f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Note all'art. 5: Per il riferimento ai regolamenti 924/2009 e 260/2012 e per Il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.