Art. 8 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore. 
  2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3. 
  3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano, in quanto compatibili  con  quanto  previsto
dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per il decreto legislativo 21 gennaio  2011,  n.  3  si
          vedano le note alle premesse. 
              Il capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  S.O.,
          cosi' recitano: 
                «Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
                                   Sezione I 
                               Principi generali 
 
              Art. 1 (Principio di legalita'); 
              Art. 2 (Capacita' di intendere e di volere); 
              Art. 3 (Elemento soggettivo); 
              Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita'); 
              Art. 5 (Concorso di persone); 
              Art. 6 (Solidarieta'); 
              Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione); 
              Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni  che  prevedono
          sanzioni amministrative); 
              Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni); 
              Art. 9 (Principio di specialita'); 
              Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e  rapporto
          tra limite minimo e limite massimo); 
              Art. 11  (Criteri  per  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie); 
              Art. 12 (Ambito di applicazione); 
 
                                  Sezione II 
                                 Applicazione 
 
              Art. 13 (Atti di accertamento); 
              Art. 14 (Contestazione e notificazione); 
              Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni); 
              Art. 16 (Pagamento in misura ridotta); 
              Art. 17 (Obbligo del rapporto); 
              Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione); 
              Art. 19 (Sequestro); 
              Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie); 
              Art.  21  (Casi  speciali  di  sanzioni  amministrative
          accessorie); 
              Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione); 
              Art.   22-bis.   (Competenza   per   il   giudizio   di
          opposizione); 
              Art. 23 (Giudizio di opposizione); 
              Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato); 
              Art. 25 (Impugnabilita' del provvedimento  del  giudice
          penale); 
              Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria); 
              Art. 27 (Esecuzione forzata); 
              Art. 28 (Prescrizione); 
              Art. 29 (Devoluzione dei proventi); 
              Art. 30 (Valutazione delle  violazioni  in  materia  di
          circolazione stradale); 
              Art. 31 (Provvedimenti dell'autorita' regionale); 
                Omissis».