Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore. 2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3. 3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 8: Per il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 si vedano le note alle premesse. Il capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recitano: «Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi generali Art. 1 (Principio di legalita'); Art. 2 (Capacita' di intendere e di volere); Art. 3 (Elemento soggettivo); Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita'); Art. 5 (Concorso di persone); Art. 6 (Solidarieta'); Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione); Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative); Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni); Art. 9 (Principio di specialita'); Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo); Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie); Art. 12 (Ambito di applicazione); Sezione II Applicazione Art. 13 (Atti di accertamento); Art. 14 (Contestazione e notificazione); Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni); Art. 16 (Pagamento in misura ridotta); Art. 17 (Obbligo del rapporto); Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione); Art. 19 (Sequestro); Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie); Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie); Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione); Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di opposizione); Art. 23 (Giudizio di opposizione); Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato); Art. 25 (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale); Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria); Art. 27 (Esecuzione forzata); Art. 28 (Prescrizione); Art. 29 (Devoluzione dei proventi); Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale); Art. 31 (Provvedimenti dell'autorita' regionale); Omissis».