Art. 5 
 
Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione  di
                              confisca 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il  procedimento  davanti
alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio,  nelle  forme
previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando  la
decisione di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al
patrimonio culturale nazionale, l'avviso della  data  di  udienza  e'
dato anche al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  2. La sentenza di riconoscimento e' trasmessa per  l'esecuzione  al
procuratore generale. 
  3. La confisca e'  eseguita  secondo  la  legge  italiana,  con  le
seguenti modalita': 
    a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il  debitore  o
presso i terzi, in quanto applicabili; 
    b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del
provvedimento presso i competenti uffici; 
    c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di  un'impresa,
oltre  che  con  le  modalita'  previste  per  i  singoli  beni,  con
l'immissione in possesso dell'amministratore nominato  dall'autorita'
giudiziaria che ha disposto la  confisca  o,  in  mancanza,  nominato
dalla Corte di appello, e  con  l'iscrizione  del  provvedimento  nel
registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa; 
    d) sulle azioni e sulle  quote  sociali,  con  l'annotazione  nei
libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 
    e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli
di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito  conto  tenuto
dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni. 
  4. Dell'avvenuta esecuzione e' dato immediato avviso  all'autorita'
di emissione. 
  5.  In  sede   di   esecuzione   l'autorita'   incaricata   procede
all'apprensione  materiale  del  bene  avvalendosi,  ove  necessario,
dell'ausilio della forza pubblica. 
  6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma  di  denaro,
la Corte di appello, ove necessario, converte in  euro  l'importo  da
confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore  nel  momento  in
cui la decisione di confisca e' stata emessa. 
  7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutivita' della  decisione
di confisca,  l'autorita'  giudiziaria  cessa  l'esecuzione,  dandone
comunicazione  all'autorita'  di  emissione  e  al   Ministro   della
giustizia. 
  8.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  informa  senza  indugio  il
Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo  Stato  di
emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno  la
decisione di confisca o la privi del suo carattere  esecutivo,  della
esistenza  di  un  rischio  di  un'esecuzione  superiore  all'importo
massimo, della  esecuzione  parziale  della  decisione  di  confisca,
dell'avvenuto  pagamento  di   una   somma   di   denaro   da   parte
dell'interessato. 
  9.  Se  l'esecuzione  comporta  spese  da   ritenersi   ingenti   o
eccezionali, l'autorita'  giudiziaria  ne  richiede  alla  competente
autorita' dello Stato di emissione il riparto in misura congrua. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale
          e' il seguente: 
              «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio).  -  1.
          Quando si deve procedere in camera  di  consiglio  (1),  il
          giudice  o  il  presidente  del  collegio  fissa  la   data
          dell'udienza e ne fa dare avviso  alle  parti,  alle  altre
          persone interessate e ai difensori. L'avviso e'  comunicato
          o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
              2. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              3.  Il  pubblico  ministero,  gli   altri   destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere sentito  prima  del  giorno  dell'udienza,  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
              4. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste  a
          pena di nullita'. 
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato. 
              9.  L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
              10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2». 
              - Il testo dell'art. 15,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 ottobre 2003, n. 398 (Testo unico delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          debito  pubblico.  (Testo  A),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 15 (L) (Costituzione di vincoli). - 1. I  vincoli
          di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal
          presente  Titolo,  si  costituiscono  unicamente   con   le
          registrazioni in apposito conto tenuto  dall'intermediario.
          (L). 
              2. Possono essere aperti specifici  conti  destinati  a
          consentire la costituzione di  vincoli  sull'insieme  degli
          strumenti  finanziari  in  essi  registrati;  in  tal  caso
          l'intermediario  e'  responsabile   dell'osservanza   delle
          istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
          ordine alla conservazione dell'integrita'  del  valore  del
          vincolo  ed  all'esercizio  dei   diritti   relativi   agli
          strumenti finanziari. (L)». 
              - Il testo dell'art. 10,  del  decreto  legislativo  12
          maggio 2004, n.170 (Attuazione della direttiva  2002/47/CE,
          in  materia  di   contratti   di   garanzia   finanziaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164,
          e' il seguente: 
              «Art.  10  (Legge  regolante  i  diritti  su  strumenti
          finanziari in forma scritturale). - 1.  Quando  i  diritti,
          che  hanno  ad  oggetto  o  sono   relativi   a   strumenti
          finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in  un
          libro contabile, conto o sistema di gestione o di  deposito
          accentrato, le modalita' di trasferimento di tali  diritti,
          nonche' di costituzione e di realizzazione delle garanzie e
          degli  altri  vincoli  sugli  stessi,   sono   disciplinati
          esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato  in
          cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di
          gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate
          le registrazioni o annotazioni direttamente  a  favore  del
          titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla  legge
          di un altro Stato. 
              2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli. 
              3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
          gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e  gli
          strumenti  finanziari  non  siano  immessi  in  un  sistema
          italiano in regime  di  dematerializzazione  ai  sensi  del
          decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di
          trasferimento  dei  diritti,  nonche'  di  costituzione   e
          realizzazione delle garanzie e degli  altri  vincoli  sugli
          stessi  sono  regolate  dalle  disposizioni   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».