Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti  in
uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  h)  ed  i),
redigono per ogni esercizio finanziario una relazione  sui  pagamenti
effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3. 
  2. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti  in
uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  h)  ed  i),
redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui
pagamenti  effettuati  ai  governi   conforme   a   quanto   previsto
dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni: 
  a) sono societa' madri; 
  b) almeno una delle societa' figlie opera in uno dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed e' altresi' tenuta alla
redazione della relazione di cui al comma 1.