Art. 4 
 
                  Esenzioni e regime di equivalenza 
 
  1.  Una  societa'  non  e'  soggetta  all'obbligo  di  redigere  la
relazione sui pagamenti ai governi qualora ricorra una delle seguenti
condizioni: 
  a) i pagamenti ai Governi da essa  effettuati  sono  inclusi  nella
relazione  consolidata  redatta  da  un'altra   societa'   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2; 
  b) i pagamenti ai Governi da essa  effettuati  sono  inclusi  nella
relazione consolidata sui pagamenti ai Governi  redatta  da  un'altra
societa'  madre  europea  che  la  include  nel  suo   perimetro   di
consolidamento. 
  2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti  ai
Governi non sussiste qualora: 
  a) la societa' madre che redige il bilancio consolidato e'  a  capo
di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse  pubblico
e' ricompreso nell'ambito di consolidamento; 
  b) la societa' madre e' inclusa nel perimetro di consolidamento  di
un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro
dell'Unione europea. 
  3. La societa' madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di
interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata
sui  pagamenti  ai  Governi  puo'  escludere  da  essa  i   pagamenti
effettuati da una sua societa' figlia qualora: 
  a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o  sulla  gestione
della societa' figlia e' soggetto a gravi e durature restrizioni; 
  b) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere  tempestivamente,
o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; 
  c) le azioni o  le  quote  della  societa'  figlia  sono  possedute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. 
  4. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti  ai
governi e' di conseguenza escluso qualora la totalita' delle societa'
figlie ricada nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere a),  b)  e
c). 
  5. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, sono esentate dall'obbligo  di  redigere  le  relazioni  sui
pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal  presente  Capo,  su
base sia individuale sia consolidate,  le  societa'  che  redigono  e
pubblicano analoghe relazioni in conformita' agli obblighi  derivanti
da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi
degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti alla direttiva 2013/34/UE  si  vedano
          le note alle premesse.