Allegato IX Condivisione di informazioni e trasparenza 1) Il formato comune per la comunicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi deve consentire di confrontare le informazioni provenienti dalle autorita' competenti e di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori, ove il caso con il contributo dei proprietari. 2) Le informazioni che il Comitato, gli operatori e i proprietari devono condividere riguardano tra l'altro: a) l'emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate; b) la perdita di controllo dei pozzi che richiede l'attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto della barriera di un pozzo che richiede la sua sostituzione o riparazione; c) il guasto di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente; d) la significativa perdita di integrita' strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un'esplosione, o perdita della stazionarieta' in relazione a un impianto mobile; e) imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto in mare; f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto in mare o nelle sue vicinanze; g) tutti gli incidenti fatali; h) tutte le lesioni gravi a cinque o piu' persone nello stesso incidente; i) le evacuazioni di personale; l) un incidente ambientale grave. 3) Le relazioni annuali che devono essere presentate a norma dell'art. 25 contengono almeno le informazioni seguenti: a) numero, eta' e ubicazione degli impianti; b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne; c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune di notifica di cui all'art. 23; d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attivita' in mare; e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano. 4) Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non sono ambigue. Le informazioni e i dati forniti sono tali da permettere, in Italia il confronto delle prestazioni di singoli operatori e proprietari e, con gli altri Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso. 5) Le informazioni raccolte e compilate di cui al paragrafo 2 consentono al Comitato di lanciare allarmi tempestivi in caso di potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche e di adottare azioni preventive. Le informazioni dimostrano inoltre l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e per ridurre al minimo i rischi per l'ambiente. 6) Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 24, si predispone un formato semplificato che facilita la pubblicazione dei dati pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente allegato e la preparazione delle relazioni a norma dell'art. 25 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifica il confronto transfrontaliero dei dati.