Art. 2 
 
        Disposizioni in materia di collaborazione volontaria 
 
  1. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5-quater: 
      1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "La
richiesta  di   accesso   alla   collaborazione   volontaria   rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di  una  volta,  anche
indirettamente o per interposta persona."; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La  procedura  di
collaborazione volontaria puo' essere attivata fino  al  30  novembre
2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le  informazioni  di
cui al comma 1, lettera a), possono essere  presentati  entro  il  30
dicembre 2015. Al fine di assicurare la  trattazione  unitaria  delle
istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i
termini di decadenza per l'accertamento di cui  all'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo 57  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la  notifica
dell'atto di contestazione ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal  31
dicembre 2015, limitatamente  agli  imponibili,  alle  imposte,  alle
ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le
violazioni oggetto della procedura stessa,  sono  fissati,  anche  in
deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016."; 
    b) all'articolo 5-quinquies: 
      1) nel comma 1, dopo la lettera b), e'  inserita  la  seguente:
"b-bis) si applicano le disposizioni in materia  di  prevenzione  del
riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo  di  cui  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;"; 
      2) al comma 3 le parole: "30 settembre  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la  quale
puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria"  sono
aggiunte le seguenti: ",o sino alla data  del  30  dicembre  2015  in
presenza  di  integrazione  dell'istanza  o  di   presentazione   dei
documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
lettera a)". 
  2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui  alla  legge
15 dicembre 2014, n. 186: 
    a) le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi  da  1-bis  a
1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo
vigente alla data  del  30  dicembre  2014,  n.  190,  continuano  ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2016; 
    b)  l'ammontare  di  tutte  le  prestazioni   corrisposte   dalla
previdenza  professionale  per   la   vecchiaia,   i   superstiti   e
l'invalidita'  Svizzera  (LPP),  in  qualunque  forma  erogate,  sono
assoggettate,  ai  fini  delle  imposte  dirette,  su   istanza   del
contribuente, all'aliquota del 5 per cento.