Art. 10 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
  2.  All'attuazione  delle   disposizioni   di   cui   al   presente
regolamento,  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.