Art. 11 
 
                       Ricognizione e recupero 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,  si
procede ad una periodica ricognizione, almeno annuale, sullo stato di
attuazione dello stesso. Gli esiti della ricognizione sono presentati
al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza,
responsabile dell'adozione delle conseguenti, opportune iniziative.