Art. 4 Organi competenti all'assegnazione 1. Presso le sedi territoriali, l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato fino alla qualifica di primo dirigente e' disposta, su proposta del Questore, con provvedimento del Direttore del Servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato competente; l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore e di dirigente generale e' disposta con provvedimento del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale. 2. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, l'assegnazione degli alloggi e' disposta con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta' di delega al Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.