Art. 4 
 
                 Organi competenti all'assegnazione 
 
  1. Presso le sedi territoriali,  l'assegnazione  degli  alloggi  al
personale della  Polizia  di  Stato  fino  alla  qualifica  di  primo
dirigente e' disposta, su proposta del  Questore,  con  provvedimento
del Direttore del Servizio  tecnico-logistico  e  patrimoniale  della
Polizia  di  Stato  competente;  l'assegnazione  degli   alloggi   al
personale della Polizia  di  Stato  con  la  qualifica  di  dirigente
superiore e di dirigente generale e' disposta con  provvedimento  del
Direttore centrale dei servizi  tecnico-logistici  e  della  gestione
patrimoniale. 
  2. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza,  l'assegnazione
degli alloggi e' disposta con provvedimento del Capo della polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta'  di  delega
al Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della  gestione
patrimoniale.