Art. 7 
 
                         Obbligo di rilascio 
 
  1. Gli alloggi  devono  essere  liberati  dall'occupante  da  cose,
persone o animali entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data
di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause
di esclusione di cui all'articolo 3. 
  2. Oltre il termine del rilascio e sino  all'effettiva  liberazione
dell'unita'  immobiliare,  agli  utenti  non   aventi   titolo   alla
concessione dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di  rilascio,  e'
applicata un'indennita' di occupazione corrispondente  al  canone  di
locazione,  determinato  con  riferimento  ai  prezzi   di   mercato,
maggiorato  di  una  componente  economica   correlata   al   mancato
tempestivo rilascio.