Art. 7 Obbligo di rilascio 1. Gli alloggi devono essere liberati dall'occupante da cose, persone o animali entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 3. 2. Oltre il termine del rilascio e sino all'effettiva liberazione dell'unita' immobiliare, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di rilascio, e' applicata un'indennita' di occupazione corrispondente al canone di locazione, determinato con riferimento ai prezzi di mercato, maggiorato di una componente economica correlata al mancato tempestivo rilascio.