Art. 9 Revoca dell'assegnazione 1. L'organo competente all'assegnazione puo' disporre in qualunque momento, con atto motivato e con preavviso di almeno sessanta giorni, la revoca del provvedimento di assegnazione per conduzione dell'immobile che si risolve in un abuso del titolo o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.