(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
                       Ambito di cooperazione 
 
  Le Parti promuovono la cooperazione scientifica e  tecnologica  nei
campi delle Scienze di base e delle Scienze di  base  applicate  allo
sviluppo tecnologico, con particolare attenzione  rivolta  a  settori
innovativi della ricerca scientifica e tecnologica.