(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  Il Programma Esecutivo di  Cooperazione,  incluse  le  disposizioni
finanziarie che le due Parti possano  prevedere  per  un  determinato
periodo, sara'  promosso  e  finanziato  congiuntamente  dal  Governo
italiano e dal Governo cileno.