(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
                             Emendamenti 
 
  Previo consenso di entrambe le Parti  e'  possibile  modificare  il
presente Accordo e le sue disposizioni  in  qualsiasi  momento.  Tali
emendamenti entreranno in vigore secondo le  procedure  previste  per
l'entrata in vigore del presente Accordo.