Art. 2 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 2014,  n.  191,
le parole: «1.200 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.500 milioni di euro». 
  2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2014,  n.  191,  dopo  il
comma 32 sono aggiunti i seguenti: 
  «32-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni  compensative,  in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  dei  capitoli
2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze iscritti nel  programma  "Oneri  per  il  servizio  del
debito statale" e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e  9503  del
medesimo stato di previsione iscritti  nel  programma  "Rimborsi  del
debito statale", al fine di provvedere alla copertura del  fabbisogno
di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da  analoghe
operazioni  finanziarie,  qualora  tale  modalita'  di  finanziamento
risulti  piu'  conveniente   per   la   finanza   pubblica   rispetto
all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  32-ter. Per l'anno 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze,
nel rispetto dell'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza  e  cassa,  nell'ambito  della
missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" -  programma
"Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi  fiscali"  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze,  dai  capitoli  della  categoria  2  -
consumi intermedi ai capitoli della categoria 21 - investimenti fissi
lordi, anche tra titoli diversi. La compensazione non puo' riguardare
le spese predeterminate per legge». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo  del  comma  7  dell'art.  2  della
          citata  legge  n.  191  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   2.   Stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 
              "1 - 6. (Omissis). 
              7. Gli importi dei fondi previsti  dagli  articoli  26,
          27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  inseriti
          nel programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  nell'ambito
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabiliti, rispettivamente, in 900  milioni  di  euro,
          1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro,  550  milioni
          di euro e 9.000 milioni di euro. 
              (Omissis).".