Art. 12 
                       Soggetti che concorrono 
                     alla alimentazione del FSE 
 
  1. I soggetti del SSN e dei servizi  socio-sanitari  regionali  che
nello svolgimento della loro attivita' professionale  nell'ambito  di
un processo di cura alimentano il FSE sono: 
    a) il personale che opera  all'interno  delle  aziende  sanitarie
locali  e  delle   strutture   sanitarie,   attraverso   le   diverse
articolazioni professionali ed organizzative; 
    b) i medici convenzionati con il  SSN,  i  loro  sostituti  e  il
personale di studio nel rispetto delle specifiche competenze; 
    c) ogni altro soggetto, anche convenzionato, che abbia  titolo  e
che operi all'interno del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali. 
  2. In aggiunta ai soggetti di cui al  comma  1,  anche  l'assistito
puo' alimentare il FSE, limitatamente al taccuino di cui all'articolo
4. 
  3. I soggetti di cui al comma 1  possono  accedere  ai  dati  e  ai
documenti sanitari e socio-sanitari che hanno prodotto, anche ai fini
di verificarne la correttezza su segnalazione dell'assistito.