Art. 18 
                     Titolarita' dei trattamenti 
                      per finalita' di governo 
 
  1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le  finalita'  di  cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, le regioni e province autonome,  il  Ministero
della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei
limiti delle  rispettive  competenze  attribuite  dalla  legge,  sono
titolari del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del
Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Per  il  riferimento  al  comma   2,   lettera   c),
          dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179, vedasi nelle note all'articolo 1.