Art. 27 Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e province autonome assicurano: a) disponibilita' dei servizi per l'accesso dell'assistito al proprio FSE; b) disponibilita' dei servizi per il collegamento e l'abilitazione all'accesso e all'alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS, nonche' delle strutture sanitarie; c) disponibilita' dei servizi a supporto dell'interoperabilita' del FSE, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 25; d) disponibilita' dei servizi per la gestione dei referti di laboratorio. I dati essenziali che compongono il referto di laboratorio sono individuati nel disciplinare tecnico; e) disponibilita' dei servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico. 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, l'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' per il FSE, di cui all'articolo 12, comma 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, assicura i servizi di cui al comma 1. 3. Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono definiti i servizi di elaborazione di dati per le finalita' di ricerca di cui al Capo III e per le finalita' di governo di cui al Capo IV, nonche' sono adottate ulteriori disposizioni relativamente ai contenuti di cui all'articolo 2 e ai conseguenti interventi di evoluzione dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' per il FSE di cui al comma 2.
Note all'art. 27: - Per il riferimento ai commi 7 e 15 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, vedasi nelle note all'articolo 1. - Per il riferimento al comma 2-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, vedasi nelle note alle premesse.