Art. 2 
 
 
             Interventi in materia di spesa farmaceutica 
 
  1. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento
del tetto della spesa farmaceutica territoriale  ed  ospedaliera  per
gli anni 2013 e 2014  e  al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le regioni,  in  coerenza  con  quanto
disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118, accertano ed impegnano nel bilancio  regionale  dell'anno  2015,
nella misura del 90% e al  netto  degli  importi  eventualmente  gia'
contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A
al presente decreto, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013
e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati ne bilancio
finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto.  Conseguentemente,  gli  enti  del
Servizio sanitario  nazionale,  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettere b) e c), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
iscrivono le predette somme  nel  proprio  conto  economico,  dandone
evidenza  nel  modello  CE  IV  trimestre  2015  di  cui  al  decreto
ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910. 
  2. A conclusione delle procedure di ripiano,  da  parte  dell'AIFA,
dell'eventuale  sfondamento  del  tetto  della   spesa   farmaceutica
territoriale ed  ospedaliera  per  gli  anni  2013  e  2014,  ove  si
verifichi una differenza tra l'importo  che  ha  formato  oggetto  di
accertamento e di impegno ai sensi del comma 1  e  quello  risultante
dalle  determinazioni  AIFA,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale,
conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno  degli
anni 2013 e 2014, le  regioni  procedono  alle  relative  regolazioni
contabili, ai sensi di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n 118.