Art. 101 
 
 
                         Disposizioni penali 
 
  1. Nel codice civile,  dopo  il  comma  3  dell'articolo  2638,  e'
inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge  penale,
le autorita' e le funzioni  di  risoluzione  di  cui  al  decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita'
e alle funzioni di vigilanza.». 
  2. La violazione dell'obbligo di segreto  di  cui  all'articolo  5,
commi 4 e 7, e' punita a norma dell'articolo 622 del  codice  penale,
ma si procede d'ufficio.