Art. 20 
 
 
               Individuazione della procedura di crisi 
 
  1. Quando risultano accertati i presupposti  indicati  all'articolo
17, e' disposta alternativamente nei confronti di una banca: 
    a) la riduzione o conversione di azioni, di altre  partecipazioni
e di  strumenti  di  capitale  emessi  dalla  banca,  secondo  quanto
previsto dal Capo II, quando cio' consente di rimediare allo stato di
dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo  17,  comma  1,
lettera a); 
    b) la risoluzione della banca secondo quanto  previsto  dal  Capo
III o la liquidazione coatta amministrativa secondo  quanto  previsto
dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata  alla
lettera a) non consente di rimediare allo  stato  di  dissesto  o  di
rischio di dissesto. 
  2. La risoluzione e' disposta quando la Banca d'Italia ha accertato
la  sussistenza  dell'interesse  pubblico  che  ricorre   quando   la
risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno  o  piu'
obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca  a
liquidazione coatta amministrativa non  consentirebbe  di  realizzare
questi obiettivi nella stessa misura.