Art. 31 
 
 
             Ulteriori previsioni in caso di conversione 
 
  1. Ai titolari  degli  strumenti  soggetti  a  conversione  possono
essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di  classe
1 emesse, oltre  che  dalla  societa'  nei  cui  confronti  e'  stata
disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del
gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del  gruppo.  Se  queste
hanno sede legale in un  altro  Stato  membro,  l'attribuzione  degli
strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita'  di  risoluzione
dello Stato membro interessato. 
  2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione  non  possono
essere attribuiti strumenti di capitale  primario  di  classe  1  che
siano stati emessi dopo un apporto di fondi  propri  da  parte  dello
Stato o di societa' controllate dallo Stato. 
  3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si
applica l'articolo 53.