Art. 40 
 
 
                              Cessione 
 
  1. La cessione, in una o  piu'  soluzioni,  a  un  soggetto  terzo,
diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo  per  la  gestione
delle attivita', ha ad oggetto: 
  a) tutte le azioni o le altre  partecipazioni  emesse  da  un  ente
sottoposto a risoluzione, o parte di esse; 
  b)  tutti  i  diritti,  le  attivita'  o   le   passivita',   anche
individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte
di essi. 
  2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto
previsto  dal  presente  articolo,  sulla  base   della   valutazione
effettuata a norma del Capo I, Sezione II. 
  3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a: 
  a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni,  nel  caso
previsto dal comma 1, lettera a); 
  b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma  1,
lettera b). 
  4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi: 
  a)  assicurare  la  massima  trasparenza  e  la  correttezza  delle
informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle
circostanze  e  compatibilmente  con  l'obiettivo  di  preservare  la
stabilita' finanziaria; 
  b) evitare discriminazioni tra i potenziali  cessionari,  prevedere
presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere  conto
delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione; 
  c) ottenere il prezzo piu' alto possibile. 
  5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative  con
potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto  di  quanto
stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7. 
  6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate  ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento  (UE)  n.  596/2014,  relative
alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi  4
o 5 del medesimo articolo. 
  7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e'
ragionevolmente  prevedibile  che  l'applicazione  dei  principi  ivi
indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il  raggiungimento
degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia  per  la
stabilita' finanziaria. 
  8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta della Banca Centrale
Europea  in  qualita'  di  autorita'  competente,  puo',   in   vista
dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo
di contattare potenziali acquirenti per predisporre  la  cessione  di
beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto
dell'articolo 5.