Art. 47 
 
 
                  Disposizioni comuni alle cessioni 
 
  1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle
sottosezioni I, II e III. 
  2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti  diversi  dal
cessionario. 
  3.  Della  cessione  e'  data  notizia  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto  crediti,
si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario. 
  4. Se la cessione ha ad oggetto  contratti,  il  contraente  ceduto
puo'  opporre  al  cessionario  tutte  le  eccezioni  derivanti   dal
contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col  cedente.  Non
trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1,  1408,  comma  2,  e
2558, comma 2, del codice civile. 
  5. Se la cessione ha ad oggetto passivita', il cedente e'  liberato
dagli obblighi di adempimento anche in  deroga  agli  articoli  1273,
2112, 2558 e 2560 del codice civile. 
  6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul  sito
internet della Banca d'Italia  ai  sensi  del  comma  3  e  non  sono
richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di
pubblicita' notizia o  dichiarativa,  ivi  inclusi  quelli  richiesti
dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile.
Non  si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dagli
articoli  68  e  79  del  Codice  delle  assicurazioni  private.   Il
cessionario svolge gli adempimenti  eventualmente  richiesti  a  fini
costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro  180  giorni
dall'ultima  cessione  dei  cespiti  acquisiti.  Restano  fermi   gli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo  Unico
della Finanza. 
  7. Salvo quanto  e'  disposto  dal  Titolo  VI,  gli  azionisti,  i
titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a
risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivita', o  passivita'
non sono oggetto di  cessione  non  possono  esercitare  pretese  sui
diritti, sulle attivita' o sulle passivita' oggetto della cessione e,
nelle  cessioni  disciplinate  dalle  sottosezioni  II  e  III,   nei
confronti dei membri degli organi di amministrazione  e  controllo  o
dell'alta dirigenza del cessionario. 
  8. In seguito alla  cessione,  puo'  essere  disposto,  secondo  la
disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6  e  7  il  ritrasferimento
agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione,  o,  nel
caso  di  cessione  alla  societa'  veicolo,  anche   all'ente-ponte,
rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei
diritti, delle attivita' o delle passivita'  cedute,  nei  termini  e
alle condizioni eventualmente previsti  nell'atto  di  cessione,  se,
alternativamente: 
  a) la possibilita' di ritrasferire e' stata prevista  espressamente
nell'atto di cessione; 
  b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attivita' o le
passivita' ceduti non rientrano  fra  quelli  indicati  nell'atto  di
cessione o comunque non rispettano  le  condizioni  previste  per  la
cessione nel suddetto atto. 
  9. Nelle cessioni  disciplinate  dalle  sottosezioni  I  e  II,  il
cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione,  limitatamente
ai diritti, alle attivita' o alle passivita' ceduti: 
  a) nel diritto alla libera prestazione  dei  servizi  in  un  altro
Stato membro; 
  b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; 
  c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione
a infrastrutture di mercato, a sedi di  negoziazione,  a  sistemi  di
indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti,
purche' il cessionario rispetti i requisiti per la  partecipazione  a
detti sistemi. 
  10. In deroga al comma 9, lettera c): 
  a) l'accesso ai sistemi o ai mercati non puo' essere negato per  il
fatto che il cessionario non possiede una valutazione del  merito  di
credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di  credito  o
che la valutazione non  e'  sufficiente  per  ottenere  l'accesso  ai
sistemi o ai mercati; 
  b) se il cessionario non rispetta i requisiti per l'appartenenza  o
l'accesso ai sistemi o ai  mercati,  l'appartenenza  o  l'accesso  ai
sistemi o ai  mercati  puo'  comunque  essere  disposto  dalla  Banca
d'Italia per un periodo non  superiore  a  24  mesi,  rinnovabile  su
richiesta del cessionario.