Art. 53 
 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. In deroga a quanto previsto dalle  disposizioni  in  materia  di
autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento
di  partecipazioni  qualificate,  se   l'applicazione   del   bail-in
determina  l'acquisizione  o  l'incremento  di   una   partecipazione
qualificataai sensi dell'articolo 19 del  Testo  Unico  Bancario,  le
valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in  modo  da
non  ritardare  l'applicazione  dello  strumento  del  bail-in,   ne'
impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.  Se  non
sono state completate le valutazioni previste  dall'articolo  19  del
Testo Unico Bancario  alla  data  di  applicazione  del  bail-in,  si
applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5. 
  2. All'assunzione di partecipazioni  conseguente  alla  conversione
non si applicano: 
  a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; 
  b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della
Finanza; 
  c)  eventuali  limiti  di  possesso  azionario   e   requisiti   di
prossimita'  territoriale  previsti  da  disposizioni  legislative  o
statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del
Testo Unico Bancario. 
  3. Se il bail-in e' stato  disposto  nei  confronti  di  una  banca
popolare o di una banca di credito  cooperativo,  la  Banca  d'Italia
stabilisce il termine entro  il  quale  deve  essere  ristabilito  il
rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera  c),
ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente,
la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai
sensi dell'articolo 48, comma 2.