Art. 56 
 
 
                 Piano di riorganizzazione aziendale 
 
  1. Quando il bail-in  e'  applicato  per  ricapitalizzare  un  ente
sottoposto a risoluzione, conformemente  all'articolo  48,  comma  1,
lettera a),  e'  redatto  e  attuato  un  piano  di  riorganizzazione
aziendale. 
  2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari  speciali
nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo  di  amministrazione
dell'ente, se non decaduto, e contiene gli  elementi  indicati  dalla
Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare. 
  3. Il  piano  e'  trasmesso  alla  Banca  d'Italia  entro  un  mese
dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il  termine  puo'
essere prorogato di un mese. 
  4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un  gruppo
e non sono stati incaricati della redazione del  piano  i  commissari
speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo  con  riguardo  alle
banche e alle  SIM  che  continuano  a  far  parte  del  gruppo  dopo
l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la  procedura
prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di  cui
agli articoli 69-quinquies e  69-sexies  del  Testo  Unico  Bancario.
Quando la Banca d'Italia e' l'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo,
essa  trasmette  il  piano  alle  altre  autorita'   di   risoluzione
interessate e all'ABE. 
  5. Entro un mese dalla data di presentazione del  piano,  la  Banca
d'Italia, d'intesa con la Banca Centrale  Europea  quando  questa  e'
l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare
la sostenibilita' economica a lungo termine  dell'ente  sottoposto  a
risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In  caso  contrario,
la  Banca  d'Italia  comunica  all'organo  di  amministrazione  o  ai
commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il  piano
in modo da tenerne conto. 
  6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 3, l'organo  di  amministrazione  o  i  commissari  speciali
sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta  il
piano e  comunica  all'organo  di  amministrazione  o  ai  commissari
speciali entro una settimana la propria approvazione se  ritiene  che
il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o
la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando  il  termine
per adempiere. 
  7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali  attuano  il
piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa  almeno
ogni sei mesi una relazione sui  progressi  compiuti  nell'attuazione
del piano. 
  8. Se la Banca d'Italia lo  ritiene  necessario,  d'intesa  con  la
Banca Centrale  Europea  quando  questa  e'  l'autorita'  competente,
l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano
e sottopongono le eventuali revisioni  all'approvazione  della  Banca
d'Italia. 
  9. Quando e'  applicabile  la  disciplina  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con  il  piano  di
ristrutturazione che l'ente sottoposto  a  risoluzione  e'  tenuto  a
presentare alla Commissione europea. Se il piano di  riorganizzazione
e' notificato alla Commissione  europea  ai  sensi  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la  Banca  d'Italia
puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di  due
mesi o fino al termine  previsto  dalla  disciplina  degli  aiuti  di
Stato, se piu' breve.