Art. 65 
 
 
Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione 
 
  1. L'adozione di una misura di  prevenzione  o  di  gestione  della
crisi,  anche  in  presenza  di  una  dichiarazione  dello  stato  di
insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di  un  evento
direttamente  connesso  all'applicazione   di   queste   misure   non
costituisce,   relativamente   ai   contratti   stipulati   dall'ente
sottoposto alle misure, un  evento  determinante  l'escussione  della
garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,  ne'
una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli
di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia,  non
sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo  1455  del
codice civile. 
  2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione  di  una
misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di
una dichiarazione dello stato di insolvenza  ai  sensi  dell'articolo
36,  non  costituisce  un  evento  determinante  l'escussione   della
garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,  ne'
una procedura di insolvenza  ai  sensi  del  decreto  legislativo  12
aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati  con  terzi
da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto  alla
misura, se: 
    a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o
gravanti su di esso; 
    b) i contratti comprendono clausole in base alle quali  rilevano,
per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente
del gruppo. 
  3. Fintantoche'  gli  obblighi  previsti  dal  contratto,  compresi
quelli di pagamento e  di  consegna,  nonche'  di  prestazione  della
garanzia,  non  sono  stati  oggetto  di   inadempimento   ai   sensi
dell'articolo 1455 del codice civile, l'adozione  di  una  misura  di
prevenzione o di gestione della  crisi,  anche  in  presenza  di  una
dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36,  o
il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di
una di queste misure non da' di per se' titolo a: 
    a) esercitare  un  diritto  di  recesso,  sospensione,  modifica,
compensazione o attivare una clausola di close-out  relativamente  ai
contratti stipulati dall'ente sottoposto  a  tali  misure  o  da  una
componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura,
se: 
      i) i contratti prevedono obblighi che  sono  garantiti  da  una
componente del gruppo, o gravanti su di essa; 
      ii)  i  contratti  comprendono  clausole  in  base  alle  quali
rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a  un'altra
componente del gruppo; 
    b) acquisire il possesso o  il  controllo  di  beni  di  un  ente
sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai  sensi  di
un contratto comprendente clausole in base alle quali  rilevano,  per
il  soggetto  parte  del  contratto,  eventi  relativi   a   un'altra
componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su  detti
beni; 
    c) non adempiere gli obblighi a favore di un  ente  sottoposto  a
tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza  spettanti
in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle  quali
rilevano, per il soggetto parte  del  contratto,  eventi  relativi  a
un'altra componente del gruppo. 
  4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta  in  uno
Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando  e'
riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra
autorita' di risoluzione di uno  Stato  membro  ha  disposto  in  tal
senso. 
  5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione  degli  obblighi  di
pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di  garanzia  o
una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai  sensi  degli
articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento  di  un  obbligo
contrattuale ne' stato di insolvenza. 
  6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione
necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.