Art. 70 
 
 
                       Collegi di risoluzione 
 
  1. In caso di soggetti facenti parte di un  gruppo  con  componenti
aventi  sede  legale  in  altri  Stati  membri   o   con   succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani
di   risoluzione,   la   valutazione   della    risolvibilita',    la
determinazione delle misure  volte  ad  affrontare  o  rimuovere  gli
impedimenti alla  risolvibilita',  la  determinazione  del  requisito
minimo di passivita' soggette a bail-in, nonche' la predisposizione e
l'approvazione dei programmi di  risoluzione,  quando  riguardano  il
gruppo, avvengono nell'ambito dei  collegi  di  risoluzione  previsti
dagli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE  e  in  conformita'
alle norme tecniche di regolamentazione  adottate  dalla  Commissione
Europea.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  istituisce  collegi  di
risoluzione e collegi europei di risoluzione,  partecipa  ai  collegi
istituiti da altre autorita' e attua le decisioni assunte in  seno  a
questi ultimi nei casi e con le modalita'  previste  dall'ordinamento
dell'Unione Europea. 
  2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e  le  capogruppo
italiane controllate da una societa' estera inclusa  nella  vigilanza
consolidata della Banca d'Italia provvedono  alla  trasmissione  alla
Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti  e  ogni  altro  dato
relativi alla societa' estera controllante. 
  3. Per le finalita' indicate al comma 1  le  societa'  aventi  sede
legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un
altro Stato membro collaborano  con  l'autorita'  di  risoluzione  di
questo Stato per assicurare la trasmissione  di  atti,  informazioni,
documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.