Art. 73 
 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. La Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo,
coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le  autorita'  di
risoluzione interessate. In  particolare,  trasmette  tempestivamente
alle  autorita'  di  risoluzione  degli   altri   Stati   membri   le
informazioni rilevanti ai fini  dello  svolgimento  dei  compiti  del
collegio di risoluzione. 
  2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca  d'Italia  ha
ricevuto da un'autorita'  di  risoluzione  di  uno  Stato  terzo,  la
trasmissione ai sensi del comma 1 e' effettuata solo in presenza  del
consenso espresso di detta autorita'.